Chi rappresenta legalmente uno studio associato?

Chi rappresenta legalmente uno studio associato

Chi rappresenta legalmente uno studio associato

L’ordinamento attualmente vigente in Italia permette che dei professionisti sia di uno stesso ambito sia di ambiti differenti possano esercitare insieme la loro attività. Nel primo caso professionisti del medesimo settore il lavoro associato risulta vantaggioso perché le loro specializzazioni diverse possono garantire un servizio più completo (tutti avvocati, tutti ingegneri, ma appunto con indirizzi specifici); nel secondo caso, quindi in uno studio che includa per esempio un architetto, un ingegnere, un geologo, lo studio associato è utile per dei lavori complessi in cui servono insieme diverse competenze.

Chi rappresenta legalmente uno studio associato
Chi rappresenta legalmente uno studio associato?

La legge permette che lo svolgimento associato delle professioni possa avvenire secondo due modalità:

  • Lo studio associato vero e proprio, che la legge prevede da molto tempo e che fino al 2012 era l’unica dorma consentita.
  • La società di professionisti, vietata fino al 2012, e che permette di usare uno dei modelli societari consentiti dal codice civile: società di persone, di capitali, società cooperative.

Orientarsi su questo o quel modello dipende da diverse valutazioni che si rifanno alle esigenze degli interessati. Per questo motivo, la scelta più saggia è sempre quella di farsi consigliare e aiutare da un professionista (come un avvocato, un commercialista o un notaio). In ogni caso, la forma dello studio associato è sempre quella più leggera e snella, e che ha i costi più bassi.

Di recente è stata introdotta anche la possibilità di avvalersi dello studio associato anche per costituire studi multidisciplinari come si è visto in una maniera decisamente più facile rispetto alla forma societaria.

Definizione, tipologie e funzionamento di un’associazione

A livello giuridico, l’associazione professionale viene considerata come associazione non riconosciuta. Un’associazione è una forma di aggregazione tra più persone con uno scopo comune, ed è tutelata dalla Costituzione che dà sempre il diritto ai cittadini di associarsi liberamente senza bisogno di autorizzazioni, a patto che perseguano scopi non vietati dalla legge penale.

Ce ne sono di due tipi:

  1. Associazioni riconosciute, ovvero con personalità giuridica dopo una procedura di riconoscimento da parte dello Stato. È un’espressione che indica che tali associazioni sono del tutto assimilabili a “persone” distinte dai soggetti che partecipano. Ne consegue un patrimonio separato da quello degli associati, e che risponde ai debiti qualora presenti. Il riconoscimento le permette di ricevere lasciti e donazioni.
  2. Associazioni non riconosciute, che al contrario non essendo riconosciute dallo Stato non vengono viste come persone giuridiche. Hanno, quindi, un’autonomia patrimoniale imperfetta: esiste un patrimonio associativo, ma se in caso di debiti è insufficiente saranno i soci a doverlo saldare di tasca propria. Possono avere interesse a ricevere donazioni o lasciti.

La procedura di riconoscimento è lunga e articolata, costosa e utile solamente per quelle associazioni con una certa importanza a livello nazionale (ambientaliste, di ricerca scientifica e via dicendo). Il riconoscimento ha vantaggi praticamente nulli per le associazioni professionali, che quindi possono operare tranquillamente come associazioni non riconosciute.

La rappresentanza legale delle associazioni non riconosciute

A differenza delle associazioni riconosciute, che richiedono l’atto pubblico per la loro costituzione (e quindi di recarsi da un notaio), le associazioni non riconosciute non richiedono nessuna formalità particolare. La costituzione teoricamente può essere fatta anche via orale, ma certo la forma scritta è sempre utile per mettere nero su bianco una serie di aspetti fondamentali, come denominazione, scopo, sede, condizioni di ammissione degli associati, ordinamento interno e patrimonio.

Secondo il codice civile deve esserci un ordinamento interno all’associazione, regolato dagli associati; inoltre, le associazioni non riconosciute possono partecipare a un processo nella persona cui spetta la presidenza o direzione. Va da sé, quindi, che l’accordo tra le parti stabilisce chi è il legale rappresentante dello studio associato.

Il Presidente agisce in nome e per conto dello studio associato e, in caso di cause intraprese o subite, è lui che si presenterà in giudizio rappresentando tutto lo studio (e questo anche in caso in cui l’accordo sia solo verbale).

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